NORMATIVA

LA REVISIONE:


In base a quanto previsto dall'art. 80 del Codice della Strada, le autovetture devono essere sottoposte a revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione di cui a questo a noi non riguarda e successivamente ogni due anni (cioè un anno sì ed un anno no).
E' importante tenere presente che:


• Il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non impedisce però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;


• Per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre considerare l'anno di prima immatricolazione, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati o provenienti dall'estero) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;


• Per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;


• Le autovetture ad uso privato (le nostre Fiat 500), non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

Vanno comunque sottoposti a nuova revisione i veicoli che hanno effettuato l'ultima revisione nel 2003. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, pur essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti: la loro circolazione è infatti soggetta a sanzione.


TERMINE DI SCADENZA:


La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata laprecedente revisione.


SANZIONI:


Il Codice della Strada vigente prevede per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:


OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):


  sanzione pecuniaria di €137,55 e ritiro della carta di circolazione


RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):


  sanzione pecuniaria di €275,10 e ritiro della carta di circolazione


OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18):


  sanzione pecuniaria di €137,55 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione



N.B.: Come stabilito dalla circolare n. 2919/M 366 del 09/10/01 in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.



Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01:


Com'è noto, l'articolo 80, comma 14, del Codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della carta di circolazione.


Ai sensi dell'articolo 216 del medesimo codice , il documento ritirato viene inviato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.


Con circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 , al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20 gennaio 1998 prot. n. 62/FP - DC IV n. B013 , sulla base di una interpretazione estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell'articolo 80, siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della prescritta autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l'ufficio provinciale al quale è stata inviata dagli organi accertatori.


Nel corso dell'applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, poiché tale difformità di comportamento alimenta nell'utenza atteggiamenti di incertezza e disorientamento, s'impone un'applicazione letterale del codice della strada.


Si dispone pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte citato comma 14, siano effettuate esclusivamente dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.


A decorrere dalla medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998



LE CINTURE:


Circolare sui sistemi di ritenuta
Circolare Ministero Trasporti sui dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1. (23/06/2000)


Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l'obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.


In essa si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.61976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n0 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15.61976 (circolare DC. n0 76/77 del 9.12.1977.



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI


Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica


CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 06041UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000



OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria Ml.


Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono a questione concernente l'obbligatorìetà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria Ml, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.


Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72. comma 2 del codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti. Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie dì cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.


Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2. del Codice della Strada espressi nella circolare DC. IV n. DG n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenuta o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dada 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G n. 76/77 del 9 dicembre 1977).


Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria Ml che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.


Si intendono abrogate le Circolari ministeriali DC. n. 152/88 dei 30 settembre 1988 e n. DC. n. 271193 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.


IL DIRETTORE DELL'UNITA Dl GESTIONE
Dott. lng. Ciro Esposito

Dalla circolare del 22/09/2000 emessa dal Ministero dei Trasporti relativa ai dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1" dove si stabilisce l'obbligatorietà sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori) per tutti i veicoli immatricolati dal 15/06/1976. Soprattutto con l'introduzione della patente a punti oltre alla multa sono previsti anche cinque punti in meno per il conducente che non l'indossa). Sul sito www.Aci.it viene così specificato: "nelle vetture anziane le cinture sono obbligatorie anche quando non installate all'origine, se esistono gli attacchi". L'unico modello è la Nuova 500 D sprovviste di attacchi) nessuno potrà contestare il mancato uso delle cinture. Per i modelli più recenti (F L, R) che hanno montato le cinture, queste andranno utilizzate per non incorrere in sanzioni. Noi comunque consigliamo a tutti i possessori di Fiat 500 modelli E L, R che sono predisposte all'installazione delle cinture di sicurezza fino dalla produzione) di installare ed utilizzare sempre le cinture onde evitare comunque possibili contestazioni. Stampate la circolare del 22 giugno 2000 in modo che possa essere portata in macchina ed esibita alle forze dell'ordine in caso di contestazione. Le cinture non sono inutili, possono salvare la vita in caso di incidente: il non 'indossarle' potrebbe costituire causa di contenzioso con le assicurazioni, non dimentichiamolo.